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STATUTO Titolo 1°: Denominazione - Sede - Durata

1) E' costituita una società cooperativa a mutualità preva­lente, avente la seguente denominazione:

"VS OUTSOURCING SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA"

Essa ha sede legale nel Comune di Milano, all'indirizzo ri­sultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'articolo 111 ter disposizioni di attuazione codice civile. L'organo amministrativo ha facoltà di istituire sia in Italia che all'estero agenzie, filiali, succursali, ovvero di tra­sferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato nel rispetto degli adempimenti pubblicitari di cui all'arti­colo 11 ter del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 6; spetta invece all'assemblea dei soci decidere il trasferimen­to della sede in Comune diverso, nonché soppressione di sedi secondarie.

2) La Cooperativa ha la durata fino al 31 dicembre 2050 potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea straordinaria

Titolo 2°: Scopo

3) La Cooperativa svolge la sua attività senza fini di speculazione privata e ha per scopo mutualistico quello di procurare ai soci favorevoli occasioni e condizioni di lavoro tendenti alla continuità di occupazione, alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. La Cooperativa si avvale prevalentemente, nello svolgimento della propria attività, delle prestazioni lavorative dei soci e potrà svolgere la propria attività con terzi. Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici dovrà essere rispettato il principio di parità di trattamento di cui all'articolo 2516 C.C.

4) La Cooperativa con riferimento ai requisiti di cui al successivo articolo 6) e agli interessi dei soci ai vantaggi mutualistici ha per specifico oggetto che costituisce l'attività sociale:

- la riparazione, la riattazione e la ristrutturazione di fabbricati, immobili, parchi e luoghi pubblici e privati, nonchè la costruzione e la riparazione di impianti idrici, elettrici, fognanti, di gas, di condizionamento e riscaldamento;

- la gestione per conto proprio di aziende agricole di proprietà o in conduzione attraverso l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame ed attività connesse;

- la confezione e/o l'imballaggio, l'apposizione di marche ed etichettatura l’assemblaggio e riassemblaggio delle merci, il compimento di tutte le operazioni complementari alla com­mercializzazione dei prodotti derivanti dalle attività di cui sopra;

- la gestione per conto proprio di strutture ed attività turistiche ed alberghiere ivi compresa la gestione per conto proprio del sito web di prenotazione on-line del dominio web: www.lastminutestrip.it e tutti i suoi derivati in Italia ed all'estero;

- la compravendita e la gestione in proprio di esercizi pubblici quali ristoranti, alberghi, pensioni, locali per il pubblico svago, discoteche e sale da ballo, locali pubblici e servizi di ristorazione, bar, gelaterie, pizzerie, tavole calde e fredde, rosticcerie e gastronomie, mense aziendali, servizi di cocktail party, paninoteche;

- la prestazione di servizi pubblicitari per società di ricerca e selezione del personale, la formazione ed addestramento di personale qualificato per i settori commerciale e/o industriale connessi alle attività di cui sopra;

- l'acquisto e/o cessione, concessione e/o accettazione di licenze d'uso, brevetti industriali, licenze e diritti di proprietà industriale commerciale o tecnica relativi alle attività di cui sopra;

- lo svolgimento di attività di facchinaggio, imballaggio, carico e scarico, di logistica per conto proprio;

- l'attività di assistenza di information technology per le telecomunicazioni, quale progettazione informatica, hardware e software. Sono tassativamente escluse tutte le attività professionali protette. Unicamente al fine di realizzare l'oggetto sociale, nei limiti e con le condizioni di legge, essa potrà compiere inoltre tutte le operazioni industriali, commerciali, mobiliari ed immobiliari, creditizie e finanziarie (non nei confronti del pubblico), che saranno ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili, ivi compreso il rilascio di fideiussioni e di altre garanzie reali e personali a favore di terzi e l'assunzione, sia diretta che indiretta, di interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio, nonché compiere operazioni finanziarie non nei confronti del pubblico ma unicamente al fine di realizzare l'oggetto principale e nel rispetto e nei limiti della normativa vigente. Potrà concorrere a gare ed appalti sia privati che pubblici. aderire ad enti ed organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo, nonchè ad agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti e il credito, il tutto unicamente al fine di realizzare l'oggetto principale e non nei confronti del pubblico. La cooperativa può ricevere finanziamenti da parte dei soci, al perseguimento dell'oggetto sociale, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente. Il tutto a titolo di oggetto secondario e non prevalente, con esclusione comunque dell'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'attività di intermediazione mobiliare, quale prevista e disciplinata dalla Legge 2 \gennaio 1991 n.1 ed in ogni caso non in contrasto con quanto previsto dall'art. 19 del D.L. 8 aprile 1974 n. 95, così sostituito per effetto dell'art. 12 della Legge 23 marzo 1983 n. 77, nonché dal D.L. 3 maggio 1991 n. glio 1991 n. 143, convertito nella Legge 5 luglio 1991 n. 197 e dal Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385.

Titolo 3°

5) I Soci possono essere solo persone fisiche.

a) Il numero dei soci ordinari è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito dalla legge esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione. Possono essere ammessi alla qualifica di socio i lavoratori di ambo i sessi che abiano compiuto il 18° (diciottesimo) anno di età, che esercitano ari e mestieri attinenti alla natura dell'impresa esercitata dalla Cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possono partecipare direttamente all'impresa sociale ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo. Possono essere ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessario al buon funzionamento della impresa sociale. In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese in concorrenza a quelle della cooperativa stessa;

b) il socio lavoratore della Cooperativa stabilisce con la propria adesione o all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore o distinto rapporto di lavoro autonomo, subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa, non occasionale, o in qualsiasi altra forma, con cui contribuire al raggiungimento degli scopi sociali;

6) Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo di Amministrazione domanda scritta contenente:

a - indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale;

b - indicazione della sua effettiva attività di lavoro ovvero della sua capacità lavorativa;

c - l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere, nei limiti previsti dalla legge;

d - dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni e/o regolamenti legalmente adottate dagli organi sociali.

L'organo di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui agli articoli 5) e 6), delibera sulla domanda. L'eventuale diniego di ammissione deve essere mitivato. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di Amministrazione, chi l'ha proposta può, entro sesanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'asemblea ai sensi dell'articolo 2528 IV comma codice civile.

Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

7) I soci dovranno sottoscrivere la quota sociale di cui al comma "c" del precedente art. 6) ed impegnarsi a versare l'eventuale tassa di ammissione deliberata dall'Organo  di Amministrazione. Essi sono obbligati:

a) - al versamento delle quote sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal successivo art.13) ed al versamento della tassa di ammissione e dell'eventuale sovrapprezzo (tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato);

b) - all'osservanza dello statuto, del regolamento interno e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

c) - effettuare il lavoro assegnato dalla Cooperativa a seconda delle necessità della stessa e in base al contratto di lavoro sottoscritto e a quanto stabilito dal regolamento interno.

Titolo 4°     Recesso - Esclusine - Morte

8) La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

9) oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il socio che abbia perduti i requisiti per l'ammisione. Spetta, all'Organo di Amministrazione, constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimino il recesso. Il recesso non può essere parziale. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione innanzi al Tribunale. Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Per i rapporti mutualistici tra i soci e società il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima e in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

10) L'esclusione sarà deliberata dall'Organo di Amministrazione nei confronti del socio nei casi previsti dalla legge. Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunalenel termine di sessanta giorni dalla comunizione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

11) I soci receduti ed esclusi, nonchè gli eredi o legatari del socio defunto, hanno diritto al solo rimborso della quota di capitale e non anche al sovrapprezzo tranne i soci fondatori. La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte. La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera raccomandata inviata all'organo amministrativo. Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dalla approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto sociale.

PATRIMONIO SOCIALE

12) Il patrimonio sociale è costituito:

a - dal capitale sociale, che è varivile e formato da un numero illimitato di quote, ciascuna di valore nominale non inferrriore, ne superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti;

b - dalla riserva legale alla quale deve essere destinato almeno il 30% (trenta per cento) degli utili attuali netti;

c - da eventuali riserve straordinarie, formate dagli avanzi di gestione a tale scopo destinati e dall'accantonamento del sovrapprezzo;

d - da ogni altra riserva costituita dall'assemblea o prevista per legge;

e - da qualunque liberalità che pervenisse alla Cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Per le  obligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote sottoscritte.

Ai sensi dell'articolo 2514 del Codice Civile:

a) è fato divieto alla cooperativa di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) è fato divieto alla cooperativa di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) è fato divieto alla cooperativa di distribuire le riserve tra i soci cooperatori;

d) la cooperativa ha l'obbligo di devolvere in caso di scioglimento della società l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo delle cooperzione

13) Le quote sottoscritte potranno essere versate a rate e precisamente:

a - almeno il 50% (cinquanta per cento) all'atto della sottoscrizione;

b - il restante 50% (cinquanta per cento) nei termini da stabilire dall'Organo di Amministrazione.

14) Le quote sono sempre nominative. Non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli nè essere cedute senza l'autorizzazione dell'Organo di Amministrazione ai sensi dell'articolo 2530 C.C.. Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega   l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che  nega la socio l'autorizzazione deve essere motivato.

Contro il diniego il socio  entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Tribunale.

Nessun socio può possedere nella società una quota il cui importo superi il limite massimo stabilito dalla legge.

15) L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, in conformità alla legge.

Per l'approvazione del bilancio, l'assemblea deve essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e nei casi previsti dall'art. 2364 C.C., entro 180 (centottanta) giorni.

Gli amministratori e i sindaci dovranno documentare, nella nota integrativa al bilancio, la condizione di prevalenza di cui all'articolo 2512 C.C. evidenziando contabilmente i paramentri previsti dall'articolo 2513 C.C.

L'assemblea che approva  il bilancio, delibera sulla distribuzione dei residui attivi annuali al netto di tutte le spese e costi pagati e da pagare.

Tali utili netti sono destinati:

a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento) qualunque sia l'ammontare del fondo riserva;

b) secondo la previsione di legge ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;

c) alla distribuzione ai soci cooperatori di un dividendo calcolato in misura percentuale tale da non superare, in ogni caso, il limite massimo previsto dalla legge, per il rispetto, ai fini fiscali, dei requisiti delle società cooperative a mutualità prevalente ai sensi dell'art. 2514 C.C. lettera a)

d) se residua, una ulteriore ed eventuale quota degli utili deve essere destinata alle altre riserve eventualmente istituite.

Titolo 5° Organi sociali

16) Sono organi della società:

a - l'assemblea dei soci;

b - il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico;

c - il Collegio dei Sindaci ( qualora obbligatorio per legge o se nominato dall'assemblea).

ASSEMBLEA DEI SOCI

17) Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'assemblea dei soci potrà essere convocata anche fuori della sede sociale, sia in Italia che nei paesi aderenti all'Unione Europea mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo e la data della prima e della seconda convocazione che deve essere fissata a non meno di 24 ore dopo la prima, da affiggersi nel locale della sede sociale almeno 10 giorni prima dell'adunanza o trasmessa a tutti i soci mediante let­tera raccomandata anche a mano, sempre almeno dieci giorni prima dell'adunanza.

In mancanza della suddetta formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. La circostanza della informazione degli amministratori e dei sindaci assenti potrà risultare anche da dichiarazione resa dal Presidente dell'assemblea.

18) L'assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sullo scioglimento anticipato della Cooperativa, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori; è ordinaria in tutti gli altri casi.

19) L'assemblea ordinaria è valida:

- in prima convocazione quando sono presenti e/o rappresentati tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti spet­tanti a tutti i soci;

- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti spettanti ai soci presenti e/o rappresentati.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti e/o rappresentati. L'assemblea straordinaria è validamente costìtuita, in prima convocazione, quando sono presenti e/o rappresentati la maggioranza dei voti spettanti a tutti i soci, in seconda convo­cazione qualunque sia il numero dei voti presenti e/o rappresentati.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggio­ranza assoluta dei voti dei soci presenti e/o rappresentati. Quando sì deve deliberare sullo scioglimento e liquidazione della società, tanto in prima che in seconda convocazione le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole di almeno due terzi dei voti di tutti i soci.

Sono salve eventuali diverse maggioranze stabilite inderoga­bilmente dalla legge.

20) Per le votazioni si procederà col sistema dell'appello nominale o per alzata di mano.

21) Hanno diritto al voto i soci che risultano iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni.

Ogni socio ordinario ha un solo voto, qualunque sia l'importo della quota posseduta.

Il socio può farsi rappresentare all'assemblea da un altro socio, purché non amministratore o sindaco, mediante delega scritta; ogni socio delegato non può rappresentare più di 5 soci. Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate tra gli atti sociali.

22) L'assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero dall'Amministratore Unico o, in caso di assenza, da un socio eletto dall'assemblea stessa.

I1 Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della co­stituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

L'assemblea nomina un segretario e, all'occorrenza, due scrutatori. Le deliberazioni devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'assemblea e dal segretario.

Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto dal Notaio.

In tal caso non è necessaria l'assistenza del segretario.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire anche per allegato l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

23) La Cooperativa potrà essere amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da due a cinque membri o dall'Amministratore Unico, che vengono eletti unicamente alla costituzione della cooperativa.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci coo­peratori.

I suoi componenti sono rieleggibili.

Spetta all'Organo di Amministrazione, sentito il parere del Collegio sindacale (se nominato), determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi, a carattere continuativo, in favore della società.

Il consiglio di amministrazione elegge nel suo seno il Presidente. Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che vi sia argomento sul quale deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo lettera, da spedirsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza, e, nei casi urgenti a mezzo fax, telegramma o messaggio di posta elettronica, in modo che i Consiglieri ed i sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

I1 Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Qualora il Consiglio di Amministrazione sia composto da solo due membri, se i Consiglieri sono in disaccordo fra loro, sono obbligati ad investire della questione oggetto di delibera l'assemblea dei soci, convocandola tempestivamente.

Le deliberazioni dell'Organo di Amministrazione dovranno essere verbalizzate nell'apposito libro sociale.

L'Organo di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, fatta eccezione solo per le operazioni che per disposizioni di legge o del presente statuto siano riservate all'assemblea dei soci.

24) Per la cessazione e la sostituzione degli Amministratori si applicano le norme degli articoli 2385 e 2386 C.C.

Qualora il Consiglio di Amministrazione sia composto da soli due membri, la cessazione di uno di essi dalla carica determina la cessazione dell'intero Consiglio.

25) I1 Presidente del Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Unico o, nell'ambito dei poteri ad esso attribuiti, l'Amministratore Delegato, hanno la rappresentanza legale e la firma sociale congiunta. Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti attive e passive riguardanti la società, avanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare i propri poteri in tutto o in parte, ad un membro del Consiglio; il Presiden­te, l'Amministratore Unico o il Consigliere Delegato (nei limiti dei poteri ad esso attribuiti), possono rilasciare speciale procura ad impiegati della società od a terzi. In caso di assenza o impedimento del presidente tutte le di lui mansioni spetteranno al Consigliere delegato.

Non sono delegabili le materie previste dall'articolo 2381 C.C. nonchè i poteri di ammissione, recesso ed esclusione dei soci nonchè le decisioni che incidono sui rapporti mutualistíci con i soci.

COLLEGIO SINDACALE

26) Il Collegio sindacale è obbligatorio nei casi previsti dall'articolo 2543 C.C.

Il Collegio sindacale potrà altresì essere eletto qualora l'assemblea ne ravvisi l'opportunità. Il Collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti, tutti scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero di Giustizia, eletti dall'assemblea per un triennio.

I1 Presidente del Collegio è nominato dall'assemblea.

Il Collegio Sindacale dura in carica per tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazio­ne dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

Il Collegio Sindacale ha i doveri e i poteri degli articoli 2403 e 2403 bis C.C., ivi compreso il controllo contabile ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 2409 bis terzo comma C.C.. In caso contrario si procederà alla nomina di un Revisore Contabile o di una società di revisione secondo quanto previsto dagli articoli 2409 bis e seguenti.

Per tutto quanto non previsto nel presente articolo si applicano le corrispondenti disposizioni dettate in materia di società per azioni.

Ristorni

27) L'assemblea, in sede di approvazione del bilancio, su proposta degli amministratori, può deliberare l'erogazione di ristorni in misura non eccedente il limite previsto dalla normativa tempo per tempo vigente. I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione alla quantità e qualità degli scambi mutualistici con la precisazione che la qualità degli scambi mutualistici sarà riferita alla qualità delle prestazioni lavorative dei soci.

La ripartizione dei ristorni potrà avvenire, in base alle decisioni dell'assemblea, anche mediante aumento proporzionale delle quote di ciascun socio nel massimale del 2% (due per cento).

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

28) Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, dovrà essere risolta da un arbitro unico nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti del luogo in cui ha sede la Società, il quale dovrà provvedere alla nomina entro quindici giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.

Nel caso in cui il soggetto designato non provveda, la nomina è richiesta al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la Società.

L'arbitro dovrà decidere entro trenta giorni dalla sua nomina, in via irrituale e secondo equità.

Per le materie indicate nell'articolo 36) del D.lg. 17 gennaio 2003 numero 5 l'arbitro deciderà secondo diritto.

Le spese per il procedimento arbitrale saranno a carico delle parti contrapposte in misura eguale tra loro.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori e Sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5.

Titolo 6° Scioglimento e Liquidazione

29) La società cooperativa si scioglie per le cause previste nell'articolo 2545 duodecies.

In caso di scioglimento l'assemblea dei soci nominerà uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;

- i poteri e l'indicazione,  in  caso di nomina di un collegio, del soggetto cui spetta   la rappresentanza;

- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;

- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

30) In caso di cessazione della società l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso del capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai Fondi Mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

 

Titolo 7° Disposizioni generali

 

31) Per meglio disciplinare i rapporti tra società e soci l'organo di Amministrazione potrà elaborare a norma dell'articolo 2521 C.C., appositi regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la società e i soci.

Detti regolamenti sono predisposti dagli amministratori e approvati dall'assemblea con le maggioranze previste 'per le assemblee straordinarie.

32) Per tutto quanto non è previsto nel presente atto costitutivo e statuto, valgono le norme del Codice Civile in materia di società cooperative e, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata, nonché quelle delle leggi speciali sulla Cooperazione.