STATUTO Titolo 1°:
Denominazione - Sede - Durata
1) E' costituita una
società cooperativa a mutualità prevalente, avente la seguente
denominazione:
"VS OUTSOURCING SERVICE
SOCIETA' COOPERATIVA"
Essa ha sede legale
nel Comune di Milano, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione
eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'articolo 111 ter
disposizioni di attuazione codice civile. L'organo amministrativo ha
facoltà di istituire sia in Italia che all'estero agenzie, filiali,
succursali, ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune
sopra indicato nel rispetto degli adempimenti pubblicitari di cui
all'articolo 11 ter del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 6; spetta
invece all'assemblea dei soci decidere il trasferimento della sede in
Comune diverso, nonché soppressione di sedi secondarie.
2) La Cooperativa ha
la durata fino al 31 dicembre 2050 potrà essere prorogata con delibera
dell'Assemblea straordinaria
Titolo 2°: Scopo
3) La Cooperativa
svolge la sua attività senza fini di speculazione privata e ha per scopo
mutualistico quello di procurare ai soci favorevoli occasioni e condizioni
di lavoro tendenti alla continuità di occupazione, alle migliori
condizioni economiche, sociali e professionali. La Cooperativa si avvale
prevalentemente, nello svolgimento della propria attività, delle
prestazioni lavorative dei soci e potrà svolgere la propria attività con
terzi. Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici
dovrà essere rispettato il principio di parità di trattamento di cui
all'articolo 2516 C.C.
4) La Cooperativa con
riferimento ai requisiti di cui al successivo articolo 6) e agli interessi
dei soci ai vantaggi mutualistici ha per specifico oggetto che costituisce
l'attività sociale:
- la riparazione, la
riattazione e la ristrutturazione di fabbricati, immobili, parchi e luoghi
pubblici e privati, nonchè la costruzione e la riparazione di impianti
idrici, elettrici, fognanti, di gas, di condizionamento e riscaldamento;
- la gestione per
conto proprio di aziende agricole di proprietà o in conduzione attraverso
l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla
silvicoltura, all'allevamento del bestiame ed attività connesse;
- la confezione e/o
l'imballaggio, l'apposizione di marche ed etichettatura l’assemblaggio e
riassemblaggio delle merci, il compimento di tutte le operazioni
complementari alla commercializzazione dei prodotti derivanti dalle
attività di cui sopra;
- la gestione per conto proprio di
strutture ed attività turistiche ed alberghiere ivi compresa la gestione
per conto proprio del sito web di prenotazione on-line del dominio web:
www.lastminutestrip.it e
tutti i suoi derivati in Italia ed all'estero;
- la compravendita e
la gestione in proprio di esercizi pubblici quali ristoranti, alberghi,
pensioni, locali per il pubblico svago, discoteche e sale da ballo, locali
pubblici e servizi di ristorazione, bar, gelaterie, pizzerie, tavole calde
e fredde, rosticcerie e gastronomie, mense aziendali, servizi di cocktail
party, paninoteche;
- la prestazione di
servizi pubblicitari per società di ricerca e selezione del personale, la
formazione ed addestramento di personale qualificato per i settori
commerciale e/o industriale connessi alle attività di cui sopra;
- l'acquisto e/o
cessione, concessione e/o accettazione di licenze d'uso, brevetti
industriali, licenze e diritti di proprietà industriale commerciale o
tecnica relativi alle attività di cui sopra;
- lo svolgimento di
attività di facchinaggio, imballaggio, carico e scarico, di logistica per
conto proprio;
- l'attività di
assistenza di information technology per le telecomunicazioni, quale
progettazione informatica, hardware e software. Sono tassativamente
escluse tutte le attività professionali protette. Unicamente al fine
di realizzare l'oggetto sociale, nei limiti e con le condizioni di legge,
essa potrà compiere inoltre tutte le operazioni industriali, commerciali,
mobiliari ed immobiliari, creditizie e finanziarie (non nei confronti del
pubblico), che saranno ritenute dall'organo amministrativo necessarie od
utili, ivi compreso il rilascio di fideiussioni e di altre garanzie reali
e personali a favore di terzi e l'assunzione, sia diretta che indiretta,
di interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi
oggetto analogo od affine o connesso al proprio, nonché compiere
operazioni finanziarie non nei confronti del pubblico ma unicamente al
fine di realizzare l'oggetto principale e nel rispetto e nei limiti della
normativa vigente. Potrà concorrere a gare ed appalti sia privati che
pubblici. aderire ad enti ed organismi economici, consortili e fidejussori
diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo, nonchè ad
agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti e il credito, il tutto
unicamente al fine di realizzare l'oggetto principale e non nei confronti
del pubblico. La cooperativa può ricevere finanziamenti da parte dei soci,
al perseguimento dell'oggetto sociale, nel rispetto della normativa tempo
per tempo vigente. Il tutto a titolo di oggetto secondario e non
prevalente, con esclusione comunque dell'esercizio professionale nei
confronti del pubblico dell'attività di intermediazione mobiliare, quale
prevista e disciplinata dalla Legge 2 \gennaio 1991 n.1 ed in ogni caso
non in contrasto con quanto previsto dall'art. 19 del D.L. 8 aprile 1974
n. 95, così sostituito per effetto dell'art. 12 della Legge 23 marzo 1983
n. 77, nonché dal D.L. 3 maggio 1991 n. glio 1991 n. 143, convertito nella
Legge 5 luglio 1991 n. 197 e dal Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n.
385.
Titolo 3°
5) I Soci possono
essere solo persone fisiche.
a) Il numero dei soci
ordinari è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla
legge. Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene
inferiore a quello stabilito dalla legge esso deve essere integrato nel
termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e
deve essere posta in liquidazione. Possono essere ammessi alla qualifica
di socio i lavoratori di ambo i sessi che abiano compiuto il 18°
(diciottesimo) anno di età, che esercitano ari e mestieri attinenti alla
natura dell'impresa esercitata dalla Cooperativa e che, per la loro
capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale,
possono partecipare direttamente all'impresa sociale ed attivamente
cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo. Possono essere ammessi come
soci anche elementi tecnici ed amministrativi, in numero strettamente
necessario al buon funzionamento della impresa sociale. In nessun caso
possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese in
concorrenza a quelle della cooperativa stessa;
b) il socio
lavoratore della Cooperativa stabilisce con la propria adesione o
all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore o distinto
rapporto di lavoro autonomo, subordinato o di collaborazione coordinata e
continuativa, non occasionale, o in qualsiasi altra forma, con cui
contribuire al raggiungimento degli scopi sociali;
6) Chi intende essere
ammesso come socio dovrà presentare all'organo di Amministrazione domanda
scritta contenente:
a - indicazione del
cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale;
b - indicazione della
sua effettiva attività di lavoro ovvero della sua capacità lavorativa;
c - l'ammontare della
quota che si propone di sottoscrivere, nei limiti previsti dalla legge;
d - dichiarazione di
attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni e/o regolamenti
legalmente adottate dagli organi sociali.
L'organo di
Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui agli articoli
5) e 6), delibera sulla domanda. L'eventuale diniego di ammissione deve
essere mitivato. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta
dall'Organo di Amministrazione, chi l'ha proposta può, entro sesanta
giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si
pronunci l'asemblea ai sensi dell'articolo 2528 IV comma codice civile.
Gli amministratori
nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni
assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.
7) I soci dovranno
sottoscrivere la quota sociale di cui al comma "c" del precedente art. 6)
ed impegnarsi a versare l'eventuale tassa di ammissione deliberata
dall'Organo di Amministrazione. Essi sono obbligati:
a) - al versamento
delle quote sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal
successivo art.13) ed al versamento della tassa di ammissione e
dell'eventuale sovrapprezzo (tenuto conto delle riserve patrimoniali
risultanti dall'ultimo bilancio approvato);
b) - all'osservanza
dello statuto, del regolamento interno e delle deliberazioni legalmente
adottate dagli organi sociali;
c) - effettuare il
lavoro assegnato dalla Cooperativa a seconda delle necessità della stessa
e in base al contratto di lavoro sottoscritto e a quanto stabilito dal
regolamento interno.
Titolo 4° Recesso - Esclusine - Morte
8) La
qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.
9)
oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il socio che abbia
perduti i requisiti per l'ammisione. Spetta, all'Organo di
Amministrazione, constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e
del presente statuto, legittimino il recesso. Il recesso non può essere
parziale. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con
raccomandata alla società. Gli amministratori devono esaminarla entro
sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del
recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio,
che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre
opposizione innanzi al Tribunale. Il recesso ha effetto, per quanto
riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di
accoglimento della domanda. Per i rapporti mutualistici tra i soci e
società il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se
comunicato tre mesi prima e in caso contrario, con la chiusura
dell'esercizio successivo.
10)
L'esclusione sarà deliberata dall'Organo di Amministrazione nei confronti
del socio nei casi previsti dalla legge. Contro la deliberazione di
esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunalenel termine di
sessanta giorni dalla comunizione. Lo scioglimento del rapporto sociale
determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.
11) I
soci receduti ed esclusi, nonchè gli eredi o legatari del socio defunto,
hanno diritto al solo rimborso della quota di capitale e non anche al
sovrapprezzo tranne i soci fondatori. La liquidazione avrà luogo sulla
base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso,
l'esclusione o la morte. La domanda di rimborso deve essere fatta con
lettera raccomandata inviata all'organo amministrativo. Il pagamento deve
essere fatto entro centottanta giorni dalla approvazione del bilancio
dell'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto sociale.
PATRIMONIO SOCIALE
12)
Il patrimonio sociale è costituito:
a -
dal capitale sociale, che è varivile e formato da un numero illimitato di
quote, ciascuna di valore nominale non inferrriore, ne superiore ai limiti
consentiti dalle leggi vigenti;
b -
dalla riserva legale alla quale deve essere destinato almeno il 30%
(trenta per cento) degli utili attuali netti;
c -
da eventuali riserve straordinarie, formate dagli avanzi di gestione a
tale scopo destinati e dall'accantonamento del sovrapprezzo;
d -
da ogni altra riserva costituita dall'assemblea o prevista per legge;
e -
da qualunque liberalità che pervenisse alla Cooperativa per essere
impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.
Per
le obligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo
patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote sottoscritte.
Ai
sensi dell'articolo 2514 del Codice Civile:
a) è
fato divieto alla cooperativa di distribuire i dividendi in misura
superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di
due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
b) è
fato divieto alla cooperativa di remunerare gli strumenti finanziari
offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due
punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
c) è
fato divieto alla cooperativa di distribuire le riserve tra i soci
cooperatori;
d) la
cooperativa ha l'obbligo di devolvere in caso di scioglimento della
società l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale
e i dividendi eventualmente maturati ai fondi mutualistici per la
promozione e lo sviluppo delle cooperzione
13)
Le quote sottoscritte potranno essere versate a rate e precisamente:
a - almeno il 50% (cinquanta per cento)
all'atto della sottoscrizione;
b - il restante 50% (cinquanta per cento)
nei termini da stabilire dall'Organo di Amministrazione.
14) Le quote sono sempre nominative. Non
possono essere sottoposte a pegno o a vincoli nè essere cedute senza
l'autorizzazione dell'Organo di Amministrazione ai sensi dell'articolo
2530 C.C.. Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne
comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata.
Il provvedimento che concede o nega
l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal
ricevimento della richiesta. Decorso tale termine il socio è libero di
trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro
dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.
Il provvedimento che nega la socio
l'autorizzazione deve essere motivato.
Contro il diniego il socio entro
sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre
opposizione al Tribunale.
Nessun socio può possedere nella società
una quota il cui importo superi il limite massimo stabilito dalla legge.
15) L'esercizio sociale va dal primo
gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio
sociale l'organo di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio,
in conformità alla legge.
Per l'approvazione del bilancio,
l'assemblea deve essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla
chiusura dell'esercizio sociale e nei casi previsti dall'art. 2364 C.C.,
entro 180 (centottanta) giorni.
Gli amministratori e i sindaci dovranno
documentare, nella nota integrativa al bilancio, la condizione di
prevalenza di cui all'articolo 2512 C.C. evidenziando contabilmente i
paramentri previsti dall'articolo 2513 C.C.
L'assemblea che approva il bilancio,
delibera sulla distribuzione dei residui attivi annuali al netto di tutte
le spese e costi pagati e da pagare.
Tali utili netti sono destinati:
a) a riserva legale nella misura non
inferiore al 30% (trenta per cento) qualunque sia l'ammontare del fondo
riserva;
b) secondo la previsione di legge ai fondi
mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
c) alla distribuzione ai soci cooperatori
di un dividendo calcolato in misura percentuale tale da non superare, in
ogni caso, il limite massimo previsto dalla legge, per il rispetto, ai
fini fiscali, dei requisiti delle società cooperative a mutualità
prevalente ai sensi dell'art. 2514 C.C. lettera a)
d) se residua, una
ulteriore ed eventuale quota degli utili deve essere destinata alle altre
riserve eventualmente istituite.
Titolo 5° Organi
sociali
16) Sono organi
della società:
a - l'assemblea dei
soci;
b - il Consiglio di
Amministrazione o l'Amministratore Unico;
c - il Collegio dei
Sindaci ( qualora obbligatorio per legge o se nominato dall'assemblea).
ASSEMBLEA DEI SOCI
17) Le assemblee
sono ordinarie e straordinarie.
L'assemblea dei soci
potrà essere convocata anche fuori della sede sociale, sia in Italia che
nei paesi aderenti all'Unione Europea mediante avviso contenente l'ordine
del giorno, il luogo e la data della prima e della seconda convocazione
che deve essere fissata a non meno di 24 ore dopo la prima, da affiggersi
nel locale della sede sociale almeno 10 giorni prima dell'adunanza o
trasmessa a tutti i soci mediante lettera raccomandata anche a mano,
sempre almeno dieci giorni prima dell'adunanza.
In mancanza della
suddetta formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando ad
essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e
sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla
trattazione dell'argomento. La circostanza della informazione degli
amministratori e dei sindaci assenti potrà risultare anche da
dichiarazione resa dal Presidente dell'assemblea.
18) L'assemblea è
straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello
statuto e sullo scioglimento anticipato della Cooperativa, sulla nomina e
sui poteri dei liquidatori; è ordinaria in tutti gli altri casi.
19) L'assemblea
ordinaria è valida:
- in prima
convocazione quando sono presenti e/o rappresentati tanti soci che
rappresentino la maggioranza dei voti spettanti a tutti i soci;
- in seconda
convocazione qualunque sia il numero dei voti spettanti ai soci presenti
e/o rappresentati.
Per la validità
delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei
soci presenti e/o rappresentati. L'assemblea straordinaria è validamente costìtuita, in prima convocazione, quando sono presenti e/o rappresentati
la maggioranza dei voti spettanti a tutti i soci, in seconda
convocazione qualunque sia il numero dei voti presenti e/o
rappresentati.
Per la validità
delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei
soci presenti e/o rappresentati. Quando sì deve deliberare sullo
scioglimento e liquidazione della società, tanto in prima che in seconda
convocazione le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole di
almeno due terzi dei voti di tutti i soci.
Sono salve eventuali
diverse maggioranze stabilite inderogabilmente dalla legge.
20) Per le votazioni
si procederà col sistema dell'appello nominale o per alzata di mano.
21) Hanno diritto al
voto i soci che risultano iscritti nel libro soci da almeno novanta
giorni.
Ogni socio ordinario
ha un solo voto, qualunque sia l'importo della quota posseduta.
Il socio può farsi
rappresentare all'assemblea da un altro socio, purché non amministratore o
sindaco, mediante delega scritta; ogni socio delegato non può
rappresentare più di 5 soci. Le deleghe debbono essere menzionate nel
verbale dell'assemblea e conservate tra gli atti sociali.
22) L'assemblea,
tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del
Consiglio di Amministrazione ovvero dall'Amministratore Unico o, in caso
di assenza, da un socio eletto dall'assemblea stessa.
I1 Presidente
dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta
l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed
accerta i risultati delle votazioni.
Degli esiti di tali
accertamenti deve essere dato conto nel verbale.
L'assemblea nomina
un segretario e, all'occorrenza, due scrutatori. Le deliberazioni devono
risultare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'assemblea e dal
segretario.
Il verbale delle
assemblee in sede straordinaria deve essere redatto dal Notaio.
In tal caso non è
necessaria l'assistenza del segretario.
Il verbale deve
indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei
partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì
indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire
anche per allegato l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o
dissenzienti.
ORGANO DI
AMMINISTRAZIONE
23) La Cooperativa
potrà essere amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da
due a cinque membri o dall'Amministratore Unico, che vengono eletti
unicamente alla costituzione della cooperativa.
La maggioranza degli
amministratori è scelta tra i soci cooperatori.
I suoi componenti
sono rieleggibili.
Spetta all'Organo di
Amministrazione, sentito il parere del Collegio sindacale (se nominato),
determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati
a svolgere specifici incarichi, a carattere continuativo, in favore della
società.
Il consiglio di
amministrazione elegge nel suo seno il Presidente. Il consiglio di
amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che vi sia
argomento sul quale deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da
almeno due consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo lettera, da
spedirsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza, e, nei casi urgenti a
mezzo fax, telegramma o messaggio di posta elettronica, in modo che i
Consiglieri ed i sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno
prima della riunione.
I1 Consiglio di
Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza
dei suoi membri.
Le deliberazioni
sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.
Qualora il Consiglio
di Amministrazione sia composto da solo due membri, se i Consiglieri sono
in disaccordo fra loro, sono obbligati ad investire della questione
oggetto di delibera l'assemblea dei soci, convocandola tempestivamente.
Le deliberazioni
dell'Organo di Amministrazione dovranno essere verbalizzate nell'apposito
libro sociale.
L'Organo di
Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria
e straordinaria della società, fatta eccezione solo per le operazioni che
per disposizioni di legge o del presente statuto siano riservate
all'assemblea dei soci.
24) Per la
cessazione e la sostituzione degli Amministratori si applicano le norme
degli articoli 2385 e 2386 C.C.
Qualora il Consiglio
di Amministrazione sia composto da soli due membri, la cessazione di uno
di essi dalla carica determina la cessazione dell'intero Consiglio.
25) I1 Presidente
del Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Unico o, nell'ambito
dei poteri ad esso attribuiti, l'Amministratore Delegato, hanno la
rappresentanza legale e la firma sociale congiunta. Essi hanno anche la
facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti attive e passive
riguardanti la società, avanti a qualsiasi autorità giudiziaria e
amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.
Il Consiglio di
Amministrazione può delegare i propri poteri in tutto o in parte, ad un
membro del Consiglio; il Presidente, l'Amministratore Unico o il
Consigliere Delegato (nei limiti dei poteri ad esso attribuiti), possono
rilasciare speciale procura ad impiegati della società od a terzi. In caso
di assenza o impedimento del presidente tutte le di lui mansioni
spetteranno al Consigliere delegato.
Non sono delegabili
le materie previste dall'articolo 2381 C.C. nonchè i poteri di ammissione,
recesso ed esclusione dei soci nonchè le decisioni che incidono sui
rapporti mutualistíci con i soci.
COLLEGIO SINDACALE
26) Il Collegio
sindacale è obbligatorio nei casi previsti dall'articolo 2543 C.C.
Il Collegio
sindacale potrà altresì essere eletto qualora l'assemblea ne ravvisi
l'opportunità. Il Collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e
due supplenti, tutti scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori
Contabili istituito presso il Ministero di Giustizia, eletti
dall'assemblea per un triennio.
I1 Presidente del
Collegio è nominato dall'assemblea.
Il Collegio
Sindacale dura in carica per tre esercizi e scade alla data dell'assemblea
convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio
della carica. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha
effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.
Il Collegio
Sindacale ha i doveri e i poteri degli articoli
2403 e
2403 bis C.C.,
ivi compreso il controllo contabile ove ricorrano le condizioni di cui
all'articolo
2409 bis
terzo comma C.C.. In caso contrario si procederà alla nomina di un
Revisore Contabile o di una società di revisione secondo quanto previsto
dagli articoli
2409 bis e
seguenti.
Per tutto quanto non
previsto nel presente articolo si applicano le corrispondenti disposizioni
dettate in materia di società per azioni.
Ristorni
27)
L'assemblea, in sede di approvazione del bilancio, su proposta degli
amministratori, può deliberare l'erogazione di ristorni in misura non
eccedente il limite previsto dalla normativa tempo per tempo vigente. I
ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione alla quantità e qualità
degli scambi mutualistici con la precisazione che la qualità degli scambi
mutualistici sarà riferita alla qualità delle prestazioni lavorative dei
soci.
La ripartizione dei
ristorni potrà avvenire, in base alle decisioni dell'assemblea, anche
mediante aumento proporzionale delle quote di ciascun socio nel massimale
del
2% (due per
cento).
CLAUSOLA
COMPROMISSORIA
28) Qualsiasi
controversia che dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la
società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto
sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento
obbligatorio del Pubblico Ministero, dovrà essere risolta da un arbitro
unico nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti del
luogo in cui ha sede la Società, il quale dovrà provvedere alla nomina
entro quindici giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.
Nel caso in cui il
soggetto designato non provveda, la nomina è richiesta al Presidente del
Tribunale del luogo in cui ha sede la Società.
L'arbitro dovrà
decidere entro trenta giorni dalla sua nomina, in via irrituale e secondo
equità.
Per le materie
indicate nell'articolo
36) del D.lg.
17 gennaio
2003 numero 5
l'arbitro deciderà secondo diritto.
Le spese per il
procedimento arbitrale saranno a carico delle parti contrapposte in misura
eguale tra loro.
Sono soggette alla
disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da
Amministratori, Liquidatori e Sindaci ovvero quelle promosse nei loro
confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto
sociale.
Per quanto non
previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni del decreto
legislativo 17 gennaio 2003 n. 5.
Titolo 6°
Scioglimento e Liquidazione
29) La società
cooperativa si scioglie per le cause previste nell'articolo 2545 duodecies.
In caso di
scioglimento l'assemblea dei soci nominerà uno o più liquidatori
determinando:
- il numero dei
liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità
di liquidatori;
- i poteri e
l'indicazione, in caso di nomina di un collegio, del soggetto cui spetta
la rappresentanza;
- i criteri in base
ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali
limiti ai poteri dell'organo liquidativo.
30) In caso di
cessazione della società l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il
rimborso del capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve
essere devoluto ai Fondi Mutualistici per la promozione e lo sviluppo
della cooperazione.
Titolo 7°
Disposizioni generali
31) Per meglio
disciplinare i rapporti tra società e soci l'organo di Amministrazione
potrà elaborare a norma dell'articolo 2521 C.C., appositi regolamenti che
determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività
mutualistica tra la società e i soci.
Detti regolamenti
sono predisposti dagli amministratori e approvati dall'assemblea con le
maggioranze previste 'per le assemblee straordinarie.
32) Per tutto quanto
non è previsto nel presente atto costitutivo e statuto, valgono le norme
del Codice Civile in materia di società cooperative e, in quanto
compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata, nonché
quelle delle leggi speciali sulla Cooperazione.